La circolare 31/E fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità
fiscali contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (d’ora
innanzi, decreto), recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale.
L’art. 36 del decreto ha disposto l’eliminazione del secondo periodo
del comma 2 dell’art. 53 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui,
qualora l’appello “non sia stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario,
l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell’appello
presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato
la sentenza impugnata”.
Ai fini della ritualità della proposizione dell’appello tributario non è
pertanto più necessario procedere al deposito di copia del gravame presso la
segreteria della Commissione tributaria provinciale.
In mancanza di specifica disposizione transitoria, opera il principio
generale secondo cui la norma processuale sopravvenuta trova applicazione anche
con riguardo ai singoli atti di processi già in corso.
Conseguentemente, la nuova disposizione si applica agli appelli notificati
dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto.
Per gli appelli notificati fino al 12 dicembre 2014, invece, si ritiene
prudenzialmente che continui a valere la precedente disciplina e quindi resta
necessario procedere al deposito di copia del gravame presso la segreteria
della Commissione tributaria provinciale, tenendo presente che l’adempimento,
secondo quanto chiarito con orientamento consolidato dalla Corte costituzionale
e dalla Corte di cassazione (Cass. 13 marzo 2013, n. 6393; 12 aprile 2013, n.
8963; 4 settembre 2013, n. 20253; 28 febbraio 2014, nn. 4817, 4818 e 4819; 6
giugno 2014, n. 12861), va effettuato entro trenta giorni dalla notifica
dell’appello, termine stabilito per la costituzione in giudizio
dell’appellante.
Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E 30 dicembre 2014
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