Prossimamente seguici On - Air su DIGIDAlive

Seguici sui Social


Icona RSS Icona-facebook Icona-twitter Follow Me on Pinterest Follow Me on Vimeo

29 gennaio 2015

Semplificazioni fiscali: contenzioso


La circolare 31/E fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità fiscali contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (d’ora innanzi, decreto), recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale.
L’art. 36 del decreto ha disposto l’eliminazione del secondo periodo del comma 2 dell’art. 53 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui, qualora l’appello “non sia stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata”.

Ai fini della ritualità della proposizione dell’appello tributario non è pertanto più necessario procedere al deposito di copia del gravame presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale.

In mancanza di specifica disposizione transitoria, opera il principio generale secondo cui la norma processuale sopravvenuta trova applicazione anche con riguardo ai singoli atti di processi già in corso.

Conseguentemente, la nuova disposizione si applica agli appelli notificati dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto.

Per gli appelli notificati fino al 12 dicembre 2014, invece, si ritiene prudenzialmente che continui a valere la precedente disciplina e quindi resta necessario procedere al deposito di copia del gravame presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, tenendo presente che l’adempimento, secondo quanto chiarito con orientamento consolidato dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione (Cass. 13 marzo 2013, n. 6393; 12 aprile 2013, n. 8963; 4 settembre 2013, n. 20253; 28 febbraio 2014, nn. 4817, 4818 e 4819; 6 giugno 2014, n. 12861), va effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell’appello, termine stabilito per la costituzione in giudizio dell’appellante.


Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E 30 dicembre 2014

Nessun commento:

Posta un commento