La circolare 31/E fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità
fiscali contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (d’ora
innanzi, decreto), recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale.
L'art. 35 modifica il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.
164 (Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di
assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e
dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del
1997) e, in particolare, gli articoli 7, 10 e 11.
La disposizione è stata inserita al fine di garantire, come prevede la
legge delega, l'idoneità tecnico-organizzativa delle società richiedenti
l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e dei
centri autorizzati di assistenza fiscale, in particolare integrando ovvero
modificando le previsioni del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164, sulla base dei seguenti principi:
a) prevedere la presenza sul territorio in almeno
un terzo delle province;
b) prevedere un numero minimo di dichiarazioni che
ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale deve presentare;
c) stabilire che le società richiedenti e i centri
autorizzati di assistenza fiscale debbano redigere una relazione tecnica
annuale dalla quale emerga:
- il rispetto dei requisiti concernenti le garanzie di idoneità tecnico-organizzativa in relazione alla formula organizzativa assunta, anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente;
- i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività di assistenza fiscale, anche in ordine all'affidamento a terzi dell'assistenza;
- un piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali.
Tenuto conto del tempo trascorso dall’emanazione delle norme di riferimento
in materia di assistenza fiscale e delle nuove responsabilità a carico degli
intermediari nel processo di verifica dei dati delle dichiarazioni dei redditi
modello 730, con il nuovo decreto legislativo sono introdotti più stringenti
requisiti per l’attività di assistenza fiscale.
Inoltre, al fine di garantire adeguati livelli di servizio, è prevista la
presentazione all’Amministrazione finanziaria di una relazione tecnica
sull’attività svolta nell’anno precedente.
Con l’articolo 35, comma 1, lettera c), sono apportate modifiche
all’articolo 11 menzionato, secondo le quali per l’attività di assistenza
fiscale, oltre alle società di servizi di cui al comma 1, i centri possono
avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli
intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e per
conto del centro stesso. I CAF, pertanto, potranno avvalersi:
- degli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- degli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed
esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
per la sub- categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di
ragioneria.
Le nuove disposizioni si applicano sia ai CAF dipendenti sia ai CAF
impresa.
Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E 30 dicembre 2014
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