La circolare 31/E fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità
fiscali
contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (d’ora
innanzi, decreto), recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale.
L’art. 33 del decreto modifica i criteri per individuare le case di
abitazione per le quali è possibile fruire dell’agevolazione “prima casa”
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (i.e. applicazione
dell’aliquota ridotta del 4 per cento agli atti imponibili ad IVA che abbiano
ad oggetto detti immobili).
In particolare, per effetto delle modifiche apportate dalla citata
disposizione al numero 21) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633
del 1972, l’aliquota IVA del 4 per cento si applica – ricorrendo le ulteriori
condizioni previste a tal fine (cfr. Nota II-bis all’art. 1 della
Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) – agli atti di
trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di
abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle
categorie catastali diverse dalle seguenti: 1. cat. A/1 - abitazioni di tipo
signorile; 2. cat. A/8 - abitazioni in ville; 3. cat. A/9 - castelli e palazzi
di eminenti pregi artistici e storici.
Resta inteso che l’agevolazione IVA “prima casa” non trova applicazione in
relazione ai trasferimenti di immobili non abitativi, quali quelli rientranti
nella categoria catastale A/10 – uffici e studi privati.
Il numero 127-undecies) della tabella A, parte III, allegata al
D.P.R. n. 633 del 1972 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per
cento agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad
oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) non “di lusso”
secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2
agosto 1969 per le quali non ricorrono le condizioni previste per
l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”, richiamate dal numero 21) della
Tabella A, parte II, allegata al medesimo d.P.R. n. 633 del 1972.
In base ad un’interpretazione sistematica delle citate disposizioni in
materia di trasferimenti immobiliari, deve ritenersi che, ai fini
dell’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento alle cessioni o agli atti
di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione diverse
dalla “prima casa”, non assume più alcun rilievo la definizione di “abitazione
di lusso” di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969
che deve, pertanto, ritenersi superata.
Di conseguenza, l’aliquota IVA del 10 per cento si applica – sussistendo
gli altri presupposti richiesti dalla norma – agli atti di trasferimento o di
costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in
corso di costruzione) ovvero fabbricati Tupini classificati o classificabili
nelle categorie catastali diverse dalle cat. A/1, cat. A/8, cat. A/9,
effettuati a decorrere dall’entrata in vigore del presente provvedimento.
Le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto
immobili classificati o classificabili in queste ultime categorie catastali
sono soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria del
22 per cento.
Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E 30 dicembre 2014
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