La circolare 31/E fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità
fiscali
contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (d’ora
innanzi, decreto), recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale.
Nell’ambito della semplificazione fiscale, il comma 4 dell’art. 28 del decreto
stabilisce che – ai soli fini della liquidazione, accertamento e
riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi – l’estinzione della
società, disciplinata dall’art. 2495 del codice civile, produce effetto
trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle
imprese.
Trattandosi di norma procedurale, si ritiene che la stessa trova
applicazione anche per attività di controllo fiscale riferite a società che
hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già cancellate
dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore del decreto in
commento.
Il comma 5 modifica l’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 – relativo alla
responsabilità ed obblighi degli amministratori, liquidatori e soci – al fine
di una più compiuta tutela del credito erariale.
In particolare, la disposizione in esame prevede una diretta responsabilità
dei liquidatori delle società che hanno distribuito utili ai soci – in
violazione dell’obbligo di rispettare il grado di privilegio dei crediti –
relativi all’anno di liquidazione oppure ad anni precedenti, salvo prova
contraria.
In sostanza, laddove i liquidatori non riescano a dimostrare di aver
assolto tutti gli oneri tributari, comprese le ritenute dei lavoratori
dipendenti, prima dell’assegnazione dei beni ai soci, ovvero di non aver
estinto con precedenza crediti di rango inferiore in danno di quelli tributari,
gli stessi rispondono in proprio del versamento dei tributi dovuti dalla
società estinta, nei limiti dei crediti di imposta che avrebbero trovato
capienza in sede di graduazione dei crediti. Quindi, rispetto alla precedente
formulazione, l’onere probatorio è traslato sul liquidatore (inversione dell’onere
della prova).
La responsabilità dei soci ed amministratori, invece – già prevista nei
limiti delle somme e/o dei beni ricevuti nel corso della liquidazione o nel
corso degli ultimi due periodi di imposta anteriori alla messa in liquidazione,
fatte salve ulteriori responsabilità – è parametrata al valore dei beni sociali
ricevuti, che si presume, salva prova contraria, proporzionalmente equivalente
alla quota di capitale detenuta dal socio o associato.
Il comma 6 dell’art. 28 del decreto dispone, poi, che dalle
disposizioni contenute nei precedenti commi 4 e 5 non discendono, per i
contribuenti, obblighi dichiarativi nuovi o diversi rispetto a quelli vigenti.
Da ultimo, il comma 7 modifica l’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 46 del
1999, che individua le disposizioni del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 –
recante la disciplina in materia di riscossione – che si applicano alle sole
imposte sui redditi.
In particolare, viene eliminato il riferimento, ivi previsto, all’art. 36
del citato d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad oggetto la responsabilità e gli
obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci dei soggetti IRES per
le imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori, con
la conseguenza che il regime di responsabilità avrà ad oggetto tutte le imposte
e non più solo le imposte dirette.
Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E 30 dicembre 2014
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