La circolare 31/E fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità
fiscali
contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (d’ora
innanzi, decreto), recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale.
L’art. 20 del decreto interviene sulla disciplina della
comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella dichiarazione
di intento relativa ad operazioni IVA non imponibili, effettuate da soggetti
qualificati come esportatori abituali, modificando l’art. 1, comma 1, lettera
c) del d.l. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.
Con provvedimento del 12 dicembre 2014, prot. n. 159674/2014, è stato
approvato il modello per la dichiarazione d’intento relativa all’acquisto o
importazione di beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore
aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la
trasmissione telematica dei dati.
La previgente disciplina individuava il soggetto onerato della
comunicazione nel cedente o prestatore, prevedendo che questi, ricevuta la
dichiarazione dall’esportatore anteriormente all’effettuazione dell’operazione,
comunicasse telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dalla stessa
risultanti entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica
IVA, mensile o trimestrale, nella quale fossero confluite le operazioni
realizzate senza applicazione dell'imposta.
A decorrere dal 1° gennaio 2015, la procedura per l’invio e la consegna
delle lettere d’intento è radicalmente modificata.
L’esportatore è tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione
d’intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.
Successivamente l’esportatore curerà la consegna al fornitore – o in Dogana -
della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta di presentazione
presso l’Agenzia.
Il fornitore sarà, pertanto, tenuto a verificare l’avvenuta trasmissione
all’Agenzia delle Entrate prima di effettuare la relativa operazione, pena
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7, comma 4-bis, del d.lgs. n.
471 del 1997, come riformulato per tenere conto delle nuove modalità
applicative dell’istituto.
Il riscontro, a regime, potrà essere effettuato secondo due modalità
alternative. Da subito, per tutti gli operatori, sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it è resa disponibile una funzione a libero accesso
attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del
cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta
telematica, sarà possibile effettuare il predetto riscontro telematico.
A breve, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline sarà
possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l’avvenuta presentazione
della dichiarazione d’intento da parte del cessionario/committente, unitamente
alla ricevuta telematica. Questa seconda modalità richiede tempi tecnici, per
cui sarà inizialmente visibile solo la ricevuta e, successivamente, anche il
documento.
Il medesimo fornitore provvederà, infine, a riepilogare i dati delle
dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale.
Inoltre, le nuove disposizioni mantengono in vigore alcuni preesistenti
obblighi in capo al dichiarante ed al fornitore, quali la tenuta ed
aggiornamento del registro a norma dell’art. 39 del d.P.R 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni; per le dichiarazioni ricevute, il fornitore dovrà
continuare ad indicare gli estremi delle stesse nelle fatture emesse, indicando
il regime di non imponibilità.
Le disposizioni richiamate trovano applicazione per le operazioni senza
applicazione d’imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015°, a nulla
rilevando la circostanza che l’esportatore abituale abbia già inviato al
proprio fornitore o prestatore la lettera d’intento, secondo la precedente
disciplina.
In particolare, il punto 5 del Provvedimento – Decorrenza e disposizioni
transitorie – prevede che, fino all’11 febbraio 2015, gli operatori possono
consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore
secondo le modalità previgenti. Tale previsione consente di dare piena
attuazione ai principi contenuti nello Statuto del contribuente che,
all’articolo 3, comma 2, richiede che le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata
anteriormente al sessantesimo giorno dalla data dell'adozione dei provvedimenti
di attuazione in esse espressamente previsti. In tal caso, il fornitore non
dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento
all’Agenzia delle Entrate.
Rimane, comunque, salva la possibilità per gli operatori di avvalersi del
nuovo sistema di presentazione in via telematica disponibile sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate.
In ossequio al dato testuale della disposizione – che individua, come discrimine
per l’entrata in vigore delle nuove regole, le operazioni effettuate a
decorrere dal 1° gennaio 2015 – viene previsto che, per le dichiarazioni
d’intento già consegnate o inviate secondo le precedenti regole che esplicano,
tuttavia, effetti per operazioni poste in essere successivamente all’11
febbraio 2015, sussiste l’obbligo di applicare la nuova disciplina, a partire
dal 12 febbraio 2015.
Pertanto, eventuali dichiarazioni d’intento inviate nel corso del 2014 o
dopo il 1° gennaio 2015, laddove riferite ad operazioni effettuate
successivamente all’11 febbraio 2015, dovranno essere effettuate secondo le
modalità indicate dalla nuova disciplina.
Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E 30 dicembre 2014
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