La circolare 31/E fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità
fiscali
contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (d’ora
innanzi, decreto), recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale.
L’art. 21 del decreto semplifica le modalità con cui adempiere
all’obbligo di comunicazione delle operazioni economiche intercorse con Paesi black
list.
Secondo la disciplina previgente, i soggetti passivi IVA avevano l’obbligo
di comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate tutte le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi di importo superiore ad euro 500 effettuate e
ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list. Tali
comunicazioni avevano cadenza mensile o trimestrale a seconda dell’ammontare
delle operazioni da comunicare.
La nuova disposizione semplifica tale disciplina, prevedendo che i dati
relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list siano forniti con
cadenza annuale ed elevando ad euro 10.000 la soglia di valore complessivo
delle operazioni da comunicare.
Le nuove norme si applicano, per espressa previsione dell’art. 21 del
decreto, alle operazioni, interessate dall’obbligo, poste in essere nell’anno
solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Come già rappresentato nel comunicato stampa del 19 dicembre 2014, per
evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti
dell’intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte
dell’anno, evitando in tal modo di introdurre maggiori oneri, i contribuenti
possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo
le regole previgenti, fino alla fine del 2014. Tali comunicazioni saranno ritenute
pienamente valide secondo le nuove modalità previste dall’art. 21 del decreto.
Al riguardo si precisa che la facoltà per gli operatori economici di
assolvere all’adempimento con riferimento alle comunicazioni relative all’anno
2014 secondo le regole previgenti, consente di non effettuare le comunicazioni
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo inferiore a 500
euro, anche se effettuate o ricevute dalla data di entrata in vigore del decreto
fino al 31 dicembre 2014. Pertanto, stante la facoltà riconosciuta agli
operatori di applicare le regole previgenti all’art. 21 del decreto, per
tali operazioni potrà essere omessa la comunicazione prevista dal predetto
articolo 21, anche se le stesse sono di importo complessivo superiore a 10.000
euro.
Poiché la norma è entrata in vigore il 13 dicembre 2014, deve ritenersi che
eventuali violazioni commesse in vigenza della precedente formulazione che, per
effetto delle modifiche, non siano più da considerare illecito, in applicazione
dell’articolo 3, comma 3, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, non siano
sanzionabili, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto già
definitivo.
Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E 30 dicembre 2014
Nessun commento:
Posta un commento