La circolare 31/E fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità
fiscali
contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (d’ora
innanzi, decreto), recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale.
Con le modifiche introdotte con l’art. 18 del decreto, è stato ampliato il
c.d. periodo di osservazione per l’applicazione della disciplina sulle società
in perdita sistematica, di cui all’art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies,
del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, passando così dagli originari tre a cinque periodi
d’imposta.
Di conseguenza, il presupposto per l’applicazione di tale disciplina è ora
costituito da cinque periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero,
indifferentemente, quattro in perdita fiscale ed uno con reddito imponibile
inferiore al c.d. reddito minimo, di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio
2000, n. 212, tale modifica trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta
in corso all’entrata in vigore del decreto legislativo che la introduce.
Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare, la disciplina sulle società in perdita sistematica troverà applicazione
per il periodo d’imposta 2014, solo qualora il medesimo soggetto abbia
conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d’imposta (ossia,
per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) ovvero sia, indifferentemente, in
perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e
2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo (2011).
Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E 30 dicembre 2014
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