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21 gennaio 2015

Semplificazioni fiscali: modifica alle comunicazioni di opzione trasparenza, consolidato e IRAP


La circolare 31/E fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità fiscali
contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (d’ora innanzi, decreto), recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale.

L’art. 16 del decreto, rubricato “Razionalizzazione comunicazioni dell’esercizio di opzione”, semplifica le modalità con cui aderire a regimi speciali, eliminando l’obbligo di inviare apposita comunicazione per perfezionare il regime opzionale prescelto ed accentrando, all’interno della dichiarazione dei redditi, le autonome comunicazioni relative all’esercizio delle stesse.

Con riferimento alla trasparenza - ossia alla possibilità di imputare il reddito della società partecipata a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione, indipendentemente dall’effettiva percezione - la disposizione in esame modifica l’art. 115 del d.P.R. n. 917 del 1986 ( “TUIR”) al comma 4. L’attuale formulazione della disposizione, l’opzione, irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata ed esercitata da tutte le società, è comunicata all’Amministrazione finanziaria “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”.

Con riferimento al consolidato la disposizione modifica l’art. 119 del TUIR, che disciplina le modalità di esercizio dell’opzione per il consolidato.

Per effetto delle modifiche apportate dalla novella, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’esercizio congiunto dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Dal 1 gennaio 2015, si avrà la seguente situazione:
a) società che accedono al consolidato o lo rinnovano a decorrere dal periodo d’imposta 2015: l’opzione sarà esercitata con il modello Unico SC 2015 della società consolidante, da presentare entro il 30 settembre 2015;
b) società che interrompono il consolidato per una delle cause legislativamente previste (ad esempio, per cessazione del requisito del controllo ex art. 124 TUIR, il 1° maggio 2015: presentazione in via telematica da parte della consolidante, entro il 31 maggio 2015, del modello “Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale”

Imposta regionale sulle attività produttiva (IRAP) Viene parzialmente riscritto l’art. 5-bis, del d. lgs. n. 446 del 1997.

La norma, come noto, consente alle società di persone ed agli imprenditori individuali, in contabilità ordinaria, di optare per la determinazione della base imponibile secondo le modalità proprie delle società di capitali e degli enti commerciali.
A seguito delle novità introdotte, la relativa opzione non è più comunicata entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale la si esercita (cfr., sul punto, la Circolare n. 60/E del 2008), ma con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale viene esercitata.


Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E 30 dicembre 2014

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