La circolare 31/E fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità
fiscali
contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (d’ora
innanzi, decreto), recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale.
L’art. 16 del decreto, rubricato “Razionalizzazione comunicazioni
dell’esercizio di opzione”, semplifica le modalità con cui aderire a regimi
speciali, eliminando l’obbligo di inviare apposita comunicazione per
perfezionare il regime opzionale prescelto ed accentrando, all’interno della
dichiarazione dei redditi, le autonome comunicazioni relative all’esercizio
delle stesse.
Con riferimento alla trasparenza - ossia alla possibilità di imputare il
reddito della società partecipata a ciascun socio in misura proporzionale alla
sua quota di partecipazione, indipendentemente dall’effettiva percezione - la
disposizione in esame modifica l’art. 115 del d.P.R. n. 917 del 1986 ( “TUIR”)
al comma 4. L’attuale formulazione della disposizione, l’opzione, irrevocabile
per tre esercizi sociali della società partecipata ed esercitata da tutte le
società, è comunicata all’Amministrazione finanziaria “con la dichiarazione presentata
nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”.
Con riferimento al consolidato la disposizione modifica l’art. 119 del
TUIR, che disciplina le modalità di esercizio dell’opzione per il consolidato.
Per effetto delle modifiche apportate dalla novella, con decorrenza dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’esercizio
congiunto dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate con la
dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende
esercitare l’opzione. Dal 1 gennaio 2015, si avrà la seguente situazione:
a) società che accedono al consolidato o lo rinnovano a decorrere dal
periodo d’imposta 2015: l’opzione sarà esercitata con il modello Unico SC 2015
della società consolidante, da presentare entro il 30 settembre 2015;
b) società che interrompono il consolidato per una delle cause
legislativamente previste (ad esempio, per cessazione del requisito del
controllo ex art. 124 TUIR, il 1° maggio 2015: presentazione in via telematica
da parte della consolidante, entro il 31 maggio 2015, del modello “Comunicazione
relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale”
Imposta regionale sulle attività produttiva (IRAP) Viene parzialmente
riscritto l’art. 5-bis, del d. lgs. n. 446 del 1997.
La norma, come noto, consente alle società di persone ed agli imprenditori
individuali, in contabilità ordinaria, di optare per la determinazione della
base imponibile secondo le modalità proprie delle società di capitali e degli
enti commerciali.
A seguito delle novità introdotte, la relativa opzione non è più comunicata
entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale la si esercita
(cfr., sul punto, la
Circolare n. 60/E del 2008), ma con la dichiarazione IRAP presentata
nel periodo d’imposta a decorrere dal quale viene esercitata.
Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E 30 dicembre 2014
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