L’Associazione, rappresentativa degli
operatori della digitalizzazione documentale
e della conservazione sostitutiva,
ha chiesto all’Agenzia delle Entrate, se a seguito dell’entrata in vigore del
decreto ministeriale 17 giugno 2014, recante “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti
informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto – articolo
21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005”, sia ancora
obbligatorio comunicare l’impronta dell’archivio informatico, come prescritto
dall’articolo 5 del decreto ministeriale 23 gennaio 2004.
Il dubbio nasce dalla previsione contenuta
nell’articolo 7, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014, ai sensi del quale “Le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio
2004 continuano ad applicarsi ai documenti già conservati al momento dell’entrata
in vigore del presente decreto.”
L’Associazione ha osservato che, l’invio dell’impronta
dell’archivio informatico era originariamente finalizzata a datare con certezza
l’esistenza dei documenti e delle firme apposte, eliminando il problema legato
alla scadenza dei certificati di firma digitale.
Tale esigenza sarebbe venuta meno con l’estensione
della validità delle marche temporali da tre a vent’anni, operata dall’articolo
49 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.
Per tale ragione non sarebbe più da
comunicare l’impronta dell’archivio informatico, e nessuna nuova esigenza
sarebbe stata identificata con il provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle Entrate n. 143663 del 25 ottobre 2010, attuativo di tale obbligo.
Per tali motivi, l’Associazione è del parere
che, nonostante il tenore letterale dell’articolo 7, comma 3, del D.M. 17
giugno 2014, l’obbligo di comunicazione dell’impronta dell’archivio informatico
sia completamente abrogato.
L’agenzia delle Entrate ha risposto
dichiarando che l’articolo 7, commi da 2 a 4, del D.M. 17 giugno 2014, dispone:
“2. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 23 gennaio 2004. 3. Le disposizioni di cui al decreto 23
gennaio 2004 continuano ad applicarsi ai documenti già conservati al momento
dell’entrata in vigore del presente decreto. 4. I documenti conservati in
osservanza delle regole tecniche di cui al comma 3 possono essere riversati in
un sistema di conservazione elettronico tenuto in conformità delle disposizioni
del presente decreto.”
In base alla lettera del comma 3, per i
documenti conservati prima dell’entrata in vigore della norma citata
sembrerebbe sussistere l’obbligo di trasmettere alle competenti Agenzie fiscali
l’impronta dell’archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa
sottoscrizione elettronica e la marca temporale, previsto dall’articolo 5,
comma 1, del D.M. 23 gennaio 2004.
Si osserva, tuttavia, che l’obbligo di
trasmissione in parola aveva dichiaratamente la finalità di “estendere la validità dei documenti
informatici”. Detta validità è stata successivamente disciplinata dall’articolo
49 del D.P.C.M. 30 marzo 2009, che dispone:
“1. Tutte le
marche temporali emesse da un sistema di validazione sono conservate in un
apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore a
venti anni ovvero, su richiesta dell’interessato, per un periodo maggiore, alle
condizioni previste dal certificatore. 2. La marca temporale è valida per il
periodo di conservazione stabilito o concordato con il certificatore di cui al
comma 1.”
Tale previsione, replicata nell’articolo 53
del D.P.C.M. 22 febbraio 2013, ha superato di fatto la necessità di estendere
la validità dei documenti informatici, originariamente soddisfatta con l’obbligo
di trasmissione di cui al citato articolo 5 del D.M. 23 gennaio 2004. Ne
discende che, il predetto obbligo di trasmissione per i documenti conservati
prima dell’entrata in vigore del D.M. 17 giugno 2014 non è più necessario
rispetto all’originaria finalità di estendere la validità dei documenti informatici,
in virtù delle previsioni recate dai citati D.P.C.M. 30 marzo 2009 e 22
febbraio 2013.
Pertanto l’Agenzia delle Entrate condivide la
soluzione interpretativa prospettata dall’Associazione.
Fonte: Agenzia delle Entrate Risoluzione
N. 4/E del 19 gennaio 2015
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