Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla
corretta aliquota IVA
applicabile alla commercializzazione di idrogeno di
perossido (acqua ossigenata) soluzione 3 per cento, utilizzata come sostanza
per l’asepsi e la disinfezione della cute lesa.
La Tabella A, parte III, allegata al d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, elenca i beni e i servizi soggetti ad aliquota del 10
per cento e, in particolare, al punto 114) richiama, tra gli altri, le “sostanze
farmaceutiche di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo
la farmacopea ufficiale”.
Nello specifico, la vigente Farmacopea
Ufficiale nomina, tra le “sostanze farmaceutiche di cui le farmacie devono
essere obbligatoriamente provviste, l’Idrogeno di Perossido (acqua ossigenata)
3 per cento, nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del
servizio”.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che il bene
in argomento è un prodotto ben specifico, qualificato “perossido di idrogeno”
ovvero “acqua ossigenata”, che, nella TARIC risulta classificato alla voce
28470000 “Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea”,
indipendentemente dal tipo di concentrazione.
La Tabella A, parte III, allegata al d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, che elenca i beni e i servizi soggetti ad aliquota del
10 per cento, in particolare, al punto 114) richiama, tra gli altri, le “sostanze
farmaceutiche di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo
la farmacopea ufficiale”, subordinando, peraltro, l’applicazione dell’aliquota
agevolata non tanto alla classificazione merceologica del prodotto, bensì alla
disciplina specifica di settore.
In base alla previsione contenuta nella
Farmacopea Ufficiale, XII edizione, aggiornata dal decreto del Ministro della
Salute del 26 febbraio 2010, specificamente nella Tabella n. 2, tra le sostanze
di cui le farmacie devono essere obbligatoriamente provviste, “nei quantitativi
ritenuti sufficienti al regolare espletamento del servizio”, è espressamente
indicato l’idrogeno perossido, ma solo in soluzione 3 per cento, corrispondente
a 10 volumi.
Di conseguenza, solo alle cessioni del
prodotto “Idrogeno perossido (acqua ossigenata), soluzione 3 per cento”,
stabilizzato a 10 volumi, sarà applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento, ai
sensi del n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del
1972, indipendentemente dal formato della confezione.
Si osserva, infine, che la medesima aliquota
si applica anche laddove il prodotto sia ceduto da rivenditori diversi dalle
farmacie, purché lo stesso rispetti le caratteristiche sopra indicate.
Fonte: Agenzia delle Entrate Risoluzione N.
23/E del 27 febbraio 2015
Nessun commento:
Posta un commento