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13 giugno 2015

Aliquota IVA per cessioni di acqua ossigenata



Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla corretta aliquota IVA
applicabile alla commercializzazione di idrogeno di perossido (acqua ossigenata) soluzione 3 per cento, utilizzata come sostanza per l’asepsi e la disinfezione della cute lesa.

La Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, elenca i beni e i servizi soggetti ad aliquota del 10 per cento e, in particolare, al punto 114) richiama, tra gli altri, le “sostanze farmaceutiche di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”.

Nello specifico, la vigente Farmacopea Ufficiale nomina, tra le “sostanze farmaceutiche di cui le farmacie devono essere obbligatoriamente provviste, l’Idrogeno di Perossido (acqua ossigenata) 3 per cento, nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del servizio”.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che il bene in argomento è un prodotto ben specifico, qualificato “perossido di idrogeno” ovvero “acqua ossigenata”, che, nella TARIC risulta classificato alla voce 28470000 “Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea”, indipendentemente dal tipo di concentrazione.

La Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che elenca i beni e i servizi soggetti ad aliquota del 10 per cento, in particolare, al punto 114) richiama, tra gli altri, le “sostanze farmaceutiche di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”, subordinando, peraltro, l’applicazione dell’aliquota agevolata non tanto alla classificazione merceologica del prodotto, bensì alla disciplina specifica di settore.

In base alla previsione contenuta nella Farmacopea Ufficiale, XII edizione, aggiornata dal decreto del Ministro della Salute del 26 febbraio 2010, specificamente nella Tabella n. 2, tra le sostanze di cui le farmacie devono essere obbligatoriamente provviste, “nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del servizio”, è espressamente indicato l’idrogeno perossido, ma solo in soluzione 3 per cento, corrispondente a 10 volumi.

Di conseguenza, solo alle cessioni del prodotto “Idrogeno perossido (acqua ossigenata), soluzione 3 per cento”, stabilizzato a 10 volumi, sarà applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi del n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, indipendentemente dal formato della confezione.

Si osserva, infine, che la medesima aliquota si applica anche laddove il prodotto sia ceduto da rivenditori diversi dalle farmacie, purché lo stesso rispetti le caratteristiche sopra indicate.

Fonte: Agenzia delle Entrate Risoluzione N. 23/E del 27 febbraio 2015

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