La società ALFA ha chiesto chiarimenti in
merito al caso in cui un soggetto passivo IVA, residente in Italia,
acquisti
beni - che si trovano già sul territorio italiano - presso il rappresentante
fiscale di un fornitore non residente in Italia e la fattura venga emessa dal
rappresentante fiscale (con partita IVA italiana), senza l’addebito IVA ai
sensi dell’articolo 17, comma secondo, del DPR n. 633 del 1972.
L’articolo 17, comma secondo, del DPR n. 633
del 1972, come modificato dall’articolo 1, comma 325, lettera b), della L. 24
dicembre 2012, n. 228 (c.d. legge di stabilità 2013), prevede che “Gli obblighi relativi alle cessioni di beni
e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti
non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello
Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e
c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.
Tuttavia, nel caso
di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto
passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario
o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le
disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427”.
L’attuale comma secondo dell’articolo 17, a
partire dal 1° gennaio 2013, dispone, quindi, in capo al soggetto passivo
stabilito in Italia, l’obbligo di integrare la fattura che ha ricevuto dal
fornitore/prestatore UE per tutti gli acquisti di beni/servizi territorialmente
rilevanti in Italia. Diversamente, in caso di acquisto di beni o servizi
territorialmente rilevanti in Italia da fornitori stabiliti in Paesi extra-UE,
rimane fermo l’obbligo, in capo al cessionario/committente nazionale, di
emissione dell’autofattura.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate concorda
con quanto espresso dalla società ALFA secondo cui il documento emesso con
partita IVA italiana dal rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero
residente nella UE (o fuori dalla UE), per una cessione effettuata nei
confronti di un soggetto passivo IVA residente in Italia, sia da considerare
non rilevante come fattura ai fini IVA e debba essere richiesta al suo posto la
fattura emessa direttamente dal fornitore estero.
In tal senso, nella circolare n. 12/E del 3
maggio 2013, relativamente alle prestazioni rese dal fornitore/prestatore UE,
in merito agli adempimenti da compiere, l’Agenzia ha precisato che il
committente/cessionario nazionale dovrà:
-
numerare
la fattura del fornitore comunitario e integrarla con l’indicazione del
controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a
formare la base imponibile dell’operazione espressi in valuta estera, nonché
dell’ammontare dell’IVA, calcolata secondo l’aliquota applicabile (articolo 46,
comma 1, decreto legge n. 331/1993);
-
annotare
la fattura, come sopra integrata, entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente,
distintamente nel registro IVA vendite (articolo 23, DPR n. 633/1972), secondo
l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo dell’operazione
espresso in valuta estera (articolo 47, comma 1, primo periodo, decreto legge
n. 331/1993, come sostituito dall’art. 1, comma 326, lett. f), n. 1), L. 24
dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013);
-
annotare
la stessa fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti
(articolo 25, DPR n. 633/1972), al fine di esercitare la detrazione
eventualmente spettante (articolo 47, comma 1, terzo periodo, decreto legge n.
331/1993);
-
emettere
autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione - nel caso di mancata ricezione della fattura del
fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione - ed annotarla entro il termine di emissione e
con riferimento al mese precedente (articoli 46, comma 5, e 47, comma 1,
secondo periodo, del DL n. 331 del 1993).
Per completezza si ricorda che, per quanto
concerne il caso in esame della fattura emessa dal rappresentante fiscale
recante la sola partita IVA italiana dello stesso, si fa presente che
chiarimenti erano già stati forniti in passato nella risoluzione n. 89/E del 25
agosto 2010.
Nel citato documento di prassi, dopo aver
precisato che l’IVA relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi territorialmente rilevanti ai fini dell’imposta in Italia – rese da
soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE – deve sempre essere assolta dal
cessionario o committente, quando questi sia un soggetto passivo stabilito in
Italia, mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge, ancorché il cedente o prestatore sia
identificato ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o
rappresentante fiscale (sul punto, cfr.
inoltre le circolari 18 marzo 2010, n. 14 e 21 giugno 2010, n. 36, risposta al
5 quesito n. 31), è stato chiarito che l’articolo 17, secondo comma, “esclude che il cedente o prestatore non
residente sia tenuto all’emissione della fattura (e ai conseguenti adempimenti
di annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo IVA italiano”.
Con lo stesso documento di prassi è stato
tuttavia consentito che, in relazione ad una cessione interna, il
rappresentante fiscale di un soggetto estero possa – per proprie esigenze -
emettere nei confronti del cessionario/committente residente un documento non
rilevante ai fini dell’IVA, con indicazione della circostanza che l’imposta
afferente tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente.
Fonte: Agenzia delle Entrate Risoluzione N.
21/E del 20 febbraio 2015
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