Irragionevole strumento vessatorio lesivo della
dignità della persona
I Comuni non
possono pubblicare sul proprio sito i nomi di coloro che non pagano i tributi.
La legislazione statale non prevede tale obbligo ed esso non può comunque
essere introdotto con un Regolamento dell’ente locale.
Lo ha chiarito
il Garante privacy al termine di un’istruttoria avviata a seguito di un articolo
di stampa nel quale si annunciava l’intenzione dell’ente locale di mettere on
line una black list con i nomi dei morosi. Secondo il Garante la procedura che il
Comune intende avviare viola il principio di legalità sotto diversi profili.
In primo luogo
infatti, il Comune non può introdurre l’obbligo di pubblicazione on line dei
morosi con un proprio regolamento né può introdurre una nuova sanzione
accessoria, quale si configurerebbe la pubblicazione on line rispetto alle
sanzioni amministrative già previste legate al mancato o erroneo pagamento del
tributo; tali ambiti rientrano infatti nella competenza esclusiva della
legislazione statale. In secondo luogo, la diffusione on line dei nomi degli
utenti morosi non è giustificata neanche dalla normativa sulla trasparenza, che
individua con precisione gli obblighi di pubblicazione sui siti web
istituzionali. E la medesima normativa stabilisce, invece, che le Pa possano
mettere on line informazioni e documenti di cui non è obbligatoria la
pubblicazione solo dopo aver anonimizzato i dati personali eventualmente
presenti.
Il Garante
quindi, oltre a rilevare queste criticità, ha ritenuto che la disciplina
comunale violi il principio di legalità anche sotto il profilo temporale,
poiché l’entrata in vigore dell’obbligo di pubblicazione on line è stata
deliberata con effetto retroattivo.L’iniziativa del Comune, per di più, produce
un trattamento di dati non conforme ai principi del Codice privacy (necessità,
pertinenza e non eccedenza nel trattamento) perché le finalità indicate dall’ente
locale di stimolare il senso civico dei cittadini, sollecitandoli al pagamento
del dovuto o dissuadere gli evasori, possono essere soddisfatte con le misure
già in vigore (procedimento di riscossione coattiva dei tributi, pagamento
degli interessi di mora, applicazione delle sanzioni amministrative previste).
La diffusione on line dei morosi, essendo la forma di pubblicità più ampia, appare
quindi un irragionevole strumento vessatorio, suscettibile di causare danni e
disagi lesivi della dignità della persona
Fonte: NEWSLETTER del
Garante per la protezione dei dati personali
N. 405 del 28 agosto 2015
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