Una società che conduce l’attività di
trasformazione e commercializzazione di carne di quaglia,
ha chiesto all’Agenzia
delle Entrate quale aliquota IVA applicare alla cessione di detta carne.
Il quesito deriva dall’incertezza in merito
alla classificazione di questo prodotto, infatti la società fa presente che la
quaglia – ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 587 del 1993 –
è definita come “pollame” e, quindi, è assimilata agli altri animali da cortile.
Tuttavia, in base all’accertamento tecnico
effettuato in Dogana, la carne di quaglia surgelata è riconducile alla voce
doganale 0208 “altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o
congelate” e più precisamente alla sottovoce 0208903000 “altre”- “di
selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri”.
La società ritiene che il prodotto in
argomento non sia riconducibile ad alcuna voce della Tabella A, parte III,
allegata al D.P.R. n. 633 del 1972; conseguentemente, la cessione di detto
prodotto è soggetto ad IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria.
In realtà al fine di stabilire la misura dell’aliquota
IVA applicabile alla cessione di carni di quaglia surgelate, è necessario
verificare se il prodotto in argomento sia riconducibile nell’ambito delle
categorie merceologiche doganali che, in base alla Tabella A, allegata al
D.P.R. n. 633 del 1972, possono fruire dell’aliquota in misura ridotta.
In proposito, il numero 7 della Tabella A,
Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, assoggetta ad aliquota IVA del
10% la cessione di “conigli domestici,
piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all’alimentazione
umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in
salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o
morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all’alimentazione (ex
01.06 – ex 02.04 – ex 02.06 – ex 03.01)”.
Si fa presente che la voce doganale n. 02.04
(“Altre carni e frattaglie,
commestibili, fresche, refrigerate o congelate: A. di piccioni domestici e di
conigli domestici; B. di selvaggina; C. altre”) del Regolamento CEE n.
950/68, relativo alla tariffa doganale comune in vigore fino al 31 dicembre
1987 – cui rinvia il numero 7 della predetta Tabella A allegata al D.P.R. n.
633 del 1972 - corrisponde alla voce doganale n. 0208 (“Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate”)
del Regolamento CEE 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria ed alla
tariffa doganale comune attualmente in vigore.
Detta voce doganale n. 0208 include, tra l’altro,
la sottovoce doganale n. 02089030 (“di
selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri”) nell’ambito della quale
– a seguito di accertamento tecnico – l’Agenzia delle Dogane ha classificato la
carne di quaglia surgelata, commercializzata dalla società.
Peraltro, in base alle note esplicative della
nomenclatura combinata dell’Unione Europea di cui al citato Regolamento CEE
2658/87, la voce doganale n. 0208 comprende esclusivamente le carni e
frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate, degli animali
classificati nella voce n. 0106 tra i quali sono comprese le quaglie (cfr.
sottovoce n. 01063990 “altri”).
L’Agenzia delle Entrate ritiene, pertanto,
che la cessione di carne di quaglia surgelata sia compresa tra le operazioni
che, in base al numero 7 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633
del 1972, scontano l’IVA con applicazione dell’aliquota nella misura del 10 per
cento.
Agenzia delle Entrate, Risoluzione N. 76/E, 28 agosto 2015
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