Una società che produce e commercializza,
dispositivi medici preordinati al trattamento
della patologia aterosclerotica
coronarica, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate la corretta applicazione dell’IVA
ad alcuni dispositivi medici.
La stenosi (restringimento/occlusione) di una
o più arterie coronariche, viene ripristinata mediante l’impianto di una
struttura metallica cilindrica a maglie denominata “stent coronarico”.
L’impianto dello stent è effettuato mediante l’introduzione nell’arteria femorale
o nell’arteria radiale di un catetere guida che viene fatto avanzare fino all’imbocco
della coronaria da trattare.
Al riguardo si evidenzia che i dispositivi
medici in commento sono esclusivamente destinati all’impianto dello stent coronarico, e risultano privi
autonomia funzionale. Il loro impiego negli interventi di angioplastica è
indispensabile e/o necessario all’impianto dello stent nell’organismo del paziente.
Il quesito, oggetto del presente interpello,
verte sulla individuazione dell’esatta aliquota IVA applicabile ai seguenti
dispositivi medici:
- catetere guida;
- filo guida;
- catetere a palloncino;
- sistema di gonfiaggio;
- catetere di aspirazione.
Ai fini della risposta alla richiesta di
chiarimenti della società istante si rende necessaria l’interpretazione delle
disposizioni di cui ai numeri 30 e 33 della Tabella A, parte II, del DPR n. 633
del 1972.
Il numero n. 30 prevede l’applicazione dell’aliquota
IVA nella misura del 4 per cento, tra gli altri, agli apparecchi da inserire
nell’organismo per compensare una deficienza o una infermità, classificati
nella voce doganale 9019, corrispondente attualmente alla voce n. 9021.
I beni oggetto di interpello, come risulta
dalle informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dall’Agenzia delle Dogane,
ai sensi degli articoli 6 e seguenti del Reg. CEE 2 luglio 1993, n. 2454, sono
riconducibili alla voce doganale 9018 ad esclusione del sistema di gonfiaggio
classificato nella voce doganale 8413.
Conseguentemente deve escludersi che le
cessioni dei dispositivi in esame possano essere assoggettate ad IVA con
applicazione dell’aliquota ridotta, ai sensi del citato n. 30.
Prescindendo dalla classificazione doganale
dei beni, il punto 33), prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per
cento alle cessioni di dispositivi che costituiscano “parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati”
agli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità
di cui al precedente punto 30) della menzionata Tabella A, parte seconda.
L’operatività dell’agevolazione in commento è
subordinata alla condizione che i beni oggetto di cessione e/o importazione
abbiano una univoca destinazione d’uso, e siano strettamente connessi da un
punto di vista meccanico e/o funzionale ai beni rientranti nella voce doganale
9019 (attuale 9021), di cui al citato punto 30).
Come rilevato dalla società istante, i
prodotti oggetto dell’istanza sono funzionalmente concepiti ed esclusivamente
destinati all’impianto dello stent coronarico, ancorché ceduti singolarmente.
Per le loro caratteristiche oggettive detti
beni non possono avere una funzionalità diversa da quella descritta. Peraltro,
va considerata, a conferma della destinazione “esclusiva” dei dispositivi in
commento alla protesi cardiaca individualmente impiantata, la circostanza che
gli stessi, ivi compreso il sistema di gonfiaggio, al termine dell’intervento
di angioplastica, non possono essere più utilizzati, esaurendo la loro
funzione.
Alla luce delle argomentazioni sin qui
svolte, tenuto conto delle specifiche tecniche e delle finalità proprie dei
dispositivi medici oggetto del presente interpello, si è dell’avviso che gli
stessi possano essere ricondotti tra i beni di cui al citato punto 33), della
tabella A, parte seconda, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di
componenti monouso essenziali ed indispensabili per l’impianto dello stent coronarico nel paziente affetto
da patologia cardiaca, privi di autonoma funzionalità.
Agenzia delle Entrate Risoluzione N. 72/E, 3
agosto 2015
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