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23 novembre 2015

Cambio sesso: detraibile come spesa sanitaria


L’art. 15, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
consente la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie, per la parte che eccede euro 129,11, costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

La circolare del Ministero delle finanze n. 25 del 6 febbraio 1997 ha specificato che, relativamente alle spese per le quali può risultare dubbio l’inquadramento tra le spese sanitarie detraibili, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi, delle prestazioni specialistiche, eccetera.

Per quanto riguarda il procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso, la disciplina di riferimento è recata dalla legge 14 aprile 1982, n. 164, così come modificata dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, secondo cui “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.”.

L’adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, quando risulta necessario, è autorizzato, quindi, dal tribunale (cfr. art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011).

Nel caso presentato all’Agenzia, dalla sentenza inviata risulta che la CTU medico-psichiatrica eseguita sulla contribuente ha accertato che “il quadro clinico è compatibile con i criteri nosografici del disturbo di identità di genere” e che non emergono controindicazioni di tipo psicopatologico all’adeguamento dei caratteri sessuali ex art. 3 della legge n. 164 del 1982.

Il Tribunale di …, attesa anche la ratio della legge n. 164 del 1982, diretta a consentire un mezzo terapeutico efficace per la tutela della salute psichica del richiedente e per il conseguente suo inserimento nei normali rapporti sociali, a seguito delle indagini esperite dal CTU ha autorizzato, quindi, la contribuente a sottoporsi a trattamento medico chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali.

Riguardo la possibilità di ricondurre nell’ambito dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR le spese sostenute per l’intervento di “metoidioplastica”, che consiste nella ricostruzione degli organi genitali maschili, da effettuarsi al fine di adeguare i propri caratteri sessuali, il Ministero della Salute, interpellato sul punto, ha precisato, in via preliminare, che “il disturbo dell’identità di genere è catalogato fra i disturbi mentali del DSM-IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali) e ne viene definito affetto, per l’ottenimento del consenso per il cambio di sesso, solo chi non ha psicopatologia associata.”.

Il Ministero della Salute ha precisato poi che “il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164/82 è necessario nel solo caso in cui occorre assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali.

Così connotato, tale trattamento è indubitabilmente una prestazione sanitaria con finalità terapeutiche, inclusa nei Livelli essenziali di assistenza garantiti dal Ssn ed erogata anche in strutture pubbliche e accreditate…”.

In relazione al caso specifico, il Ministero della Salute, esaminata la documentazione, ha affermato che sussistono “le condizioni per qualificare l’intervento come “medico-sanitario” con finalità di cura.”.

Sulla base delle precisazioni fornite dal Ministero della Salute, … le spese per l’intervento di “metoidioplastica” rientrano tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.

Per poter fruire della detrazione è necessario che dalla fattura del centro accreditato presso cui è eseguita la prestazione sanitaria risulti la descrizione della prestazione stessa.


Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 71/E del 3 agosto 2015 

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