Nel quesito posto all’Agenzia delle
Entrate l’istante rappresenta che sulle parti comuni
di un edificio, composto
da tre appartamenti distintamente accatastati sono stati effettuati interventi
edilizi nei
mesi di giugno e luglio 2014.
I pagamenti relativi agli interventi sono
stati effettuati, pro quota da ciascuno dei proprietari, mediante l’apposita
procedura di bonifico bancario prevista per i pagamenti dei lavori di
ristrutturazione edilizia fiscalmente agevolati.
Considerato che i lavori sono stati
effettuati sulle parti comuni dell’edificio senza che fosse stato richiesto il
codice fiscale del condominio, l’istante chiede chiarimenti in merito alla
possibilità di poter fruire, per le spese sostenute, della detrazione prevista
gli interventi di ristrutturazione edilizia.
L’articolo 16-bis, comma 1, lettera a), del TUIR considera agevolabili gli interventi
previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’edilizia), effettuati sulle
parti comuni di edifici residenziali. Trattasi, rispettivamente, degli interventi
di manutenzione ordinaria (lett. a), di manutenzione straordinaria (lett. b),
di restauro e di risanamento conservativo (lett. c), e di ristrutturazione
edilizia (lett. d).
Con specifico riferimento a siffatta
tipologia di interventi, il Ministero delle finanze, con circolare n. 57/E del
24/02/1998, ha precisato che “... i documenti
giustificativi [es. fatture] devono
essere intestati al condominio” e che, relativamente alle modalità di
pagamento, “... il bonifico deve
recare il codice fiscale dell’amministratore del condominio o di uno qualunque
dei condomini che provvede al pagamento, nonché quello del condominio”.
In sostanza, per gli interventi realizzati
sulle parti comuni di edifici residenziali, la fruizione dell’agevolazione è
subordinata, fin dall’entrata in vigore della legge n. 449 del 1997 (che ha
introdotto la detrazione in esame), alla circostanza che sia il condominio ad
essere intestatario delle fatture e ad eseguire, nella persona dell’amministratore
o di uno dei condòmini, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa,
compreso quello propedeutico della richiesta del codice fiscale.
Coerentemente, i modelli di dichiarazione dei
redditi, per i lavori eseguiti su parti comuni di edifici residenziali,
richiedono a partire dal periodo di imposta 1998 indicazione del codice fiscale
del condominio (cfr. modello 730/1999 e UNICO 1999 relativi al periodo di
imposta 1998).
Pertanto, quanto precisato dall’Agenzia delle
entrate con circolare 21 maggio 2014, n. 11 (paragrafo 4.3), sia con riguardo
alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia con
riguardo al condominio quale sostituto d’imposta, non ha portata innovativa, ma
si pone in continuità con le disposizioni richiamate e con le precedenti
circolari del Ministero delle finanze e dell’Agenzia delle entrate.
Peraltro, a seguito della recente riforma
della disciplina civilistica del condominio, operata con la legge n. 220 del
2012, anche l’art. 2659, n. 1, del codice civile prevede espressamente l’obbligo
di indicare nelle note di trascrizione per gli atti riguardanti i condominii “l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il
codice fiscale” del condominio stesso.
Ciò premesso, si evidenzia che nel caso
prospettato l’istante ha effettuato il pagamento degli interventi edilizi
riguardanti le parti comuni mediante l’apposito bonifico bancario dal proprio
conto corrente, indicando il proprio codice fiscale e non quello del condominio
(non richiesto agli Uffici dell’Agenzia delle entrate).
In relazione al pagamento mediante l’apposito
bonifico bancario, si evidenzia che a decorrere dal 1° luglio 2010, in base
alla previsione di cui all’art. 25 del DL. n. 78 del 2010, le banche e le Poste
Italiane SPA operano una ritenuta (dell’8 per cento a decorrere dal 1° gennaio
2015) a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con
obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici
disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali
spetta la detrazione d’imposta.
A seguito dell’entrata in vigore di tale
disposizione, l’Agenzia delle entrate, con circolare n. 40 del 28/07/2010, ha
coordinato le diverse disposizioni applicabili in tema di ritenute. Infatti, i
condominii in qualità di sostituti di imposta sono tenuti ad operare, tra l’altro,
le ritenute previste dagli articoli 25 e 25-ter del DPR n. 600 del 1973, sui
corrispettivi dovuti, rispettivamente, per prestazioni di lavoro autonomo e
relative a contratti d’appalto di opere o servizi.
In tali ipotesi, in considerazione del
carattere speciale della disciplina di cui all’art. 25 del DL n. 78 del 2010,
al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni
di servizi o cessioni di beni per interventi di recupero del patrimonio
edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici subiscano più volte il
prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo, l’Agenzia ha chiarito che dovrà
essere applicata la sola ritenuta prevista dal predetto decreto legge n. 78 del
2010. Quindi, i condominii che, per avvalersi della agevolazioni fiscali
previste per tali interventi, eseguono i pagamenti mediante bonifici bancari o
postali non devono operare su tali somme le ritenute ordinariamente previste
dal DPR 600 del 1973.
Al riguardo, per quanto attestato nell’istanza,
nel caso in esame il pagamento con l’apposito bonifico bancario/postale è stato
effettuato da parte di tutti i fratelli (condòmini) e, quindi, non c’è stato
pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo
di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del DL n. 78 del 2010 all’atto
dell’accredito del pagamento.
Per accedere alla detrazione è comunque
necessario che, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa all’anno 2014, in cui sono state sostenute le spese:
- sia presentata a un Ufficio territoriale
dell’Agenzia delle entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio,
mediante il modello AA5/6;
- sia stata versata dal condominio, con
indicazione del codice fiscale attribuito, la sanzione prevista dall’art. 13,
comma 1, lett. a), del DPR n. 605 del 1973, per l’omessa richiesta del codice
fiscale, nella misura minima di euro 103,29, mediante il modello F24,
utilizzando il codice tributo 8912;
- il condominio invii una comunicazione in
carta libera all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in relazione all’ubicazione
del condominio.
Nella comunicazione, unica per tutti i
condòmini, deve essere specificato, distintamente per ciascun condomino:
- le generalità e il codice fiscale;
- i dati catastali delle rispettive unità
immobiliari;
- i dati dei bonifici dei pagamenti
effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- la richiesta di considerare il condominio
quale soggetto che ha effettuato gli interventi;
- le fatture emesse dalle ditte nei confronti
dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.
Ciascun condomino, nel presupposto che la
ripartizione delle spese corrisponda ai millesimi di proprietà o ai diversi
criteri applicabili ai sensi del codice civile per la suddivisione delle spese,
potrà inserire le spese sostenute nel periodo d’imposta 2014 nel modello UNICO
PF 2015 da presentare entro il 30 settembre 2015 o, se ha già presentato il
modello 730/2015, nel modello 730/2015 integrativo da presentare entro il 26
ottobre 2015, considerato che il termine di presentazione del modello (25
ottobre) cade in un giorno festivo.
In particolare, nel modello UNICO PF 2015 nei
righi da RP41 a RP47, nella colonna 3 (codice fiscale), dovrà essere inserito
il codice fiscale del condominio e nei righi RP51 o RP52 dovrà essere barrata
la casella 2 (condominio).
Nel modello 730/2015 nei righi da E41 a E44,
nella colonna 3 (codice fiscale), dovrà essere inserito il codice fiscale del
condominio e nei righi E51 o E52 dovrà essere barrata la casella 2
(condominio).
Si ricorda che, non essendo stato nominato in
via facoltativa un amministratore di condominio, non deve essere compilato il
quadro AC del modello UNICO PF (Cfr. Circ. n. 204 del 2000), in cui è prevista
l’indicazione, tra l’altro, dei dati catastali degli immobili condominiali.
Tali dati dovranno essere specificati nella comunicazione, unica per tutti i
condòmini, all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in relazione all’ubicazione
del condominio, in precedenza richiesta.
Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 74/E del
27 agosto 2015
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