Con il D.M. 16 settembre 2015 sono stati approvati
i parametri da utilizzare
per l’accertamento sintetico del reddito complessivo delle
persone fisiche (c.d. ‘‘redditometro’’).
Sono stati individuati gli elementi sulla
base dei quali può essere ricostruito il reddito delle persone. Gli elementi di
capacità contributiva corrispondono alla ‘‘spesa sostenuta dal contribuente per
l’acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento’’.
La suddivisione delle spese e` fatta su due
macro-aree:
– consumi;
– investimenti.
Inoltre, si considerano sostenute dal
contribuente le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai
familiari fiscalmente a carico.
Non si considerano sostenute dalla persona
fisica quelle relative esclusivamente ed effettivamente all’attivita` di
impresa o all’esercizio di arti e professioni.
Il reddito complessivo viene determinato
tenendo conto:
a) dell’ammontare delle spese disponibili in
Anagrafe tributaria;
b) dell’ammontare delle ulteriori spese
riferite ai beni e servizi, da dati desunti da analisi e studi socio economici;
c) incrementi patrimoniali;
d) della quota di risparmio formatasi
nell’anno e non utilizzata per consumi e/o investimenti.
L’accertamento scatta se lo scostamento tra
quanto calcolato con il redditometro e quanto dichiarato è superiore ad almeno
del 20%.
In caso di verifica fiscale basata su
redditometro, il contribuente per difedendersi, dimostrando che ha finanziato
le spese con redditi accumulati in un diverso periodo d’imposta oppure con redditi
esenti e/o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta; inoltre se le
spese non sono state sostenute dal contribuente il prima persona, deve essere
dimostrabile.
Può essere messo in discussione il diverso
ammontare delle spese attribuite, poiché determinato tenendo conto della spesa
media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza
del contribuente. Il DM fa riferimento agli accertamenti per i periodi di
imposta a decorrere dal 2011.
Maria Delle Cave
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